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Statuto

Fondazione “BANDA COMUNALE REZZATO”


Art. 1 – Natura, denominazione, sede, durata.


  1. E' costituita la Fondazione denominata “Banda comunale Rezzato”, come persona giuridica diritto privato senza fini di lucro, ai sensi del'art. 14 e seguenti del Codice Civile, con sede Rezzato, Piazza Vantini n.21.
    E' unico Fondatore l Comune di Rezzato.
    La fondazione ha durata illimitata.


Art. 2 – Finalità

  1. La fondazione, che non ha fini di lucro e non distribuisce utili, persegue – nei limiti e nelle forme legge ed in particolare in conformità e secondo indirizzi e le linee di politica culturale assunte dal fondatore – le finalità di promozione e valorizzazione delle tradizioni bandistiche e di diffusione della cultura musicale, con la particolare attenzione alle attività rivolte alla collettività locale e con un efficiente gestione finalizzata all'ottimizzazione dei costi, nonché l'integrazione sociale di componenti.
  2. Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà anche:
    1. stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità, quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto di beni strumentali o servizi, l'assunzione di personale dipendente, l'accensione di finanziamenti:
    2. stipulare contratti di servizio con enti pubblici o privati;
    3. stipulare contratti e convenzioni per l'affidamento da parte di terzi di attività e servizi;
    4. promuovere, organizzare e partecipare a rassegne bandistiche, concerti, eventi e manifestazioni;
    5. promuovere, organizzare e finanziare attività di formazione e di educazione musicale, nonché corsi di insegnamento di strumenti bandistici;
    6. ogni altra azione rivolta a concorrere agl scopo statutari anche in forma associata con altri enti e/o altre organizzazioni.
  3. La Fondazione, nell'ambito della programmazione delle proprie attività artistiche, si renderà disponibile alla collaborazione con l'Amministratore comunale di Rezzato nell'organizzazione di eventi a carattere istituzionale, con la propria presenza alle manifestazioni e cerimonie ufficiali
  4. La Fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità e di efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.


Art.3 – Patrimonio


  1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
  • dalla donazione di beni mobili, di cui all'inventario allegato;
  • dal diritto di uso e di godimento dei locali siti in via IV Novembre;
  • dai contributi in conto patrimoniale di chi riveste la qualifica di Fondatore;
  • da somme o beni provenienti da contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni o altre liberalità da parte di terze, espressamente destinati al patrimonio;
  • dagli avanzi di gestione che, con delibera di Consiglio di amministrazione, siano destinati preservare o incrementare il patrimonio;
  • da riserve alimentare dal risparmio di esercizio che sarà deliberato dal Consiglio di amministrazione;
  • da ulteriori beni mobili e/o immobili che nell'atto costitutivo o successivamente siano conferiti in proprietà avvero in uso permanente alla Fondazione.

Art. 4 – Entrate


Le entrate della Fondazione, finalizzate al funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi, sono conosciute da:

  • redditi derivati dalla gestione del patrimonio;
  • versamenti e contribuzioni del Fondatore e di sostenitori della Fondazione non destinati dagli stessi a patrimonio;
  • contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni o altre liberalità da parte di terzi, non destinati a patrimonio;
  • ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
  • le risorse provenienti a qualsiasi titolo da qualunque altra fonte.


Art. 5 – Organi


Sono organi della Fondazione:

  • il Consiglio di amministrazione;
  • il Presidente;
  • il Segretario;
  • l'Organo di Revisione.

Tutte le cariche elettive, eccetto l'Organo di Revisione, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio, purché regolarmente documentate.


Art. 6 – Consiglio di amministrazione


  1. Il consiglio di Amministrazione  è composto da cinque membri, tra cui il Presidente, nominati dal Sindaco pro-tempore del Comune di Rezzato.
  2. Il Consiglio dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Tutti i Consiglieri, compreso il Presidente, esercitano le funzioni sino alla nomina del nuovo Consiglio.
  3. Il Consigliere che intenda dimettersi ne dà comunicazione scritta al Presidente e all'Organo di Revisione.
  4. Il Consigliere che cessi dalla carica per dimissioni o per qualsiasi altra causa viene sostituito applicandosi quanto previsto dal precedente primo comma e dura in carica per il periodo previsto per il Consigliere sostituto.
  5. Nel caso venisse a mancare contemporaneamente la maggioranza degli amministratori, tutto il Consiglio decade.
  6. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione ha facoltà di partecipare il Direttore della Banda, senza diritto di voto; è compito di quest'ultimo definire le linee di programmazione artistica e musicale della banda stessa.



Art. 7 – Presidente


  1. Il presidente è nominato dal Sindaco pro-tempore di Rezzato, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
  2. Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione. Il Presidente può temporaneamente delegare singole facoltà di sua competenza ad altro membro del consiglio di Amministrazione per determinati atti o categorie di atti.
    Il presidente inoltre, convoca e presiede, con diritto di voto, le adunanze del consiglio d.A., stabilendo l'ordine del giorno.
  3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il consigliere da lui delegato; in caso di assenza o impedimento dello stesso, o di mancata delega, assume le funzioni il consigliere, secondo l'ordine risultante dal decreto di nomina del Sindaco.
  4. Il Presidente svolge attività precisate nel presente statuto e, solo in via d'urgenza, compie atti di amministrazione ordinaria e straordinaria senza la preventiva autorizzazione del Consiglio, informandone, per la conferma, il Consiglio d.A. nella prima riunione sucessiva. In particolare il Presidente:
    • sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
    • provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche avvalendosi dell'ausilio dei consiglieri all'uopo delegati;
    • firma tutti gli atti della Fondazione;
    • predispone lo schema di bilancio.
  5. Il Presidente risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione.


Art. 8 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno tre consiglieri.
    Le sedute del consiglio direttivo si tengono di regola presso la sede della Fondazione; esso può tuttavia riunirsi in qualunque altro luogo in Italia.
  2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la recezione e di cui consti prova dell'avvenuto ricevimento, ai Consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione.
    Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 (ventiquattro) ore.
    Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.
  3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In cas di parità di voto, prevale quello del Presidente o di chi presiede ai sensi dell'art.8 c.3.


Art.9 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

  1. Il Consiglio ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione, per compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento delle finalità statutarie.
    In particolare:
    • delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquistati e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
    • delibera gli incrementi del patrimonio;
    • provvede all'assunzione ed al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
    • provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
    • approva, su proposta del Direttore della Banda, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività artistica;
    • delibera lo scioglimento della Fondazione;
    • esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto.
  • Il Consiglio ha facoltà di delegare al suo interno uno o più consiglieri per singoli atti o determinate categorie di atti. Il Consigliere delegato deve riferire periodicamente al Consiglio.
  1. Sono riservate alla competenza del Consiglio d.A.:
    1. la modifica dello Statuto, con la presenza di tutti i suoi componenti ed il voto favorevole di almeno 4/5 dei componenti;
    2. l'approvazione del bilancio preventivo annuale e del documento programmatico annuale di cui all'art. 13, nonché del bilancio d'esercizio e della relativa relazione sull'attività svolta;
    3. l'approvazione degli eventuali Regolamenti di funzionamento;
    4. l'individuazione delle modalità di investimento del patrimonio.


Art. 10 – Segretario

  1. Il Segretario è nominato del Presidente all'interno del Consiglio di Amministrazione.
  2. Il Segretario provvede alla verbalizzazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione.


Art. 11 – Organo di Revisione

  1. L'Organo di Revisione, composto da un Revisore dei Conti, è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, resta in carica cinque anni ed è rieleggibile. Deve possedere i requisiti professionali di cui agli artt. 2397 e segg. del codice civile e sottostà alle cause di decadenza ed ineleggibilità di cui all'art. 2399 del c.c..
  2. L'Organo di Revisione esercita le funzioni indicate negli artt. 2403, 2403 bis, 2409 bis e seguenti del codice civile. Esso vigila sull'attività svolta degli altri organi della Fondazione, sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Fondazione e riferisce senza indugio al Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed al Sindaco del Comune di Rezzato le eventuali gravi irregolarità riscontrare.
    La respondabilità dell'Organo di Revisione è disciplinata dall'art. 2407 del codice civile.


Art. 12 – Esercizio e bilancio

  1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Entro il 30 novembre di ogni anno il Presidente predispone il bilancio preventivo annuale e il documento programmatico annuale.
  3. Al termine di ogni esercizio, e comunque entro 120 (centoventi giorni) dalla sua chiusura, il Presidente redige il bilancio d'esercizio e la relativa relazione sull'attività svolta, avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto, per quanto applicabile, dal codice civile in materia di redazione di bilancio delle società di capitali e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
  4. E' vietata la distribuzione di utili e/o di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, salve sussista in tal senso un obbligo di legge.


Art. 13 – Documento programmatico annuale

  1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il documento programmatico annuale relativo all'attività da svolgersi nell'esercizio successivo.
  2. Il documento programmatico è il documento che determina le strategie, le priorità e gli obbiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento.


Art. 14 – Scioglimento

  1. La fondazione viene sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge in materia.
  2. Il Fondatore nomina uno o più liquidatori per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione, determinando, in caso di plurità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio.
  3. I beni che residuano al termine della liquidazione sono devoluti al Comune di Rezzato, in coerenza e continuità con gli scopi della Fondazione e, in ogni caso, con l'espresso vincolo del rispetto delle finalità di tutela, promozione e valorizzazione dei beni stessi.
  4. In caso di scioglimento, estinzione o trasformazione della Fondazione, i beni concessi in uso alla Fondazione dal Fondatore, dallo Stato, dalla Regione, o da altri Enti pubblici ritornano nella disponibilità dei concedenti.


Art. 15 – Disposizioni finali

  1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto sono richiamate le norme di legge in particolare in materia di Fondazioni.